Sciopero

Questione 1

E’ vero che, nonostante la proclamazione di uno sciopero, talvolta è possibile costringere un lavoratore a lavorare?

Con la sentenza n. 2185 del 27/2/98, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno fatto il punto in merito alle ordinanze ministeriali di precettazione in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali e alle sanzioni inflitte a chi non le rispetti.

Come è noto, l’art. 8 L. 146/90 prevede che, in alcuni casi particolari, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un ministro da lui delegato (ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, se lo sciopero non è di rilevanza nazionale o interregionale) possa emettere un’ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili: in altre parole, con tale ordinanza è possibile costringere i lavoratori dei servizi pubblici essenziali a lavorare, nonostante la proclamazione dello sciopero.

Il successivo art. 9 dispone che l’inosservanza del citato provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 400.000, per ogni giorno di mancata ottemperanza. Queste sanzioni sono inflitte, mediante decreto, dalla stessa autorità che aveva precettato i lavoratori scioperanti; tale decreto, entro 30 giorni, può essere impugnato davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione. Contro la decisione del Pretore si può presentare ricorso alla Corte di cassazione.

Nel caso deciso dalla sentenza sopra indicata, la questione rilevante verteva sulla possibilità, per il giudice ordinario, di esprimere un giudizio di legittimità in ordine alla ordinanza di precettazione. Infatti, i lavoratori, che avevano impugnato il decreto con cui si comminava la sanzione amministrativa pecuniaria, avevano domandato l’annullamento di tale sanzione sulla scorta della dedotta illegittimità dell’ordinanza di precettazione. A tale argomentazione si era ribattuto che il Pretore era privo di giurisdizione, dal momento che l’art. 10 L. 146/90 prevede che contro l’ordinanza di precettazione si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In ogni caso, si sosteneva che il Pretore non potesse entrare nel merito dell’ordinanza di precettazione.

Queste eccezioni sono state disattese dalla Suprema corte. In primo luogo, è stato ritenuto che giustamente i lavoratori avessero presentato ricorso al Pretore: del resto, è la legge ad indicare espressamente che le sanzioni di cui si parla devono essere impugnate davanti al Pretore. In secondo luogo, è stato enunciato il principio, ancora più importante, che il giudice ordinario, investito della questione relativa alla sanzione pecuniaria, possa valutare la legittimità delle ordinanze di precettazione, eventualmente per disapplicarle e, conseguentemente, annullare la sanzione.

Questione 2

Quali conseguenze possono subire i sindacati che abbiano proclamato uno sciopero illegittimo?

Nel nostro ordinamento giuridico lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 Cost.. Tuttavia, per armonizzare il diritto dei lavoratori allo sciopero con il diritto degli utenti a prestazioni ritenute essenziali, la L. 146/90 ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tali limitazioni riguardano principalmente l'obbligo del preavviso, nonché di rispettare le prestazioni minime indispensabili, definite in appositi accordi o nei contratti collettivi, che devono sempre essere comunque garantite dai lavoratori scioperanti.

L'art. 4 della legge da ultimo citata ha previsto, oltre a sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori partecipanti a scioperi illegittimi, anche sanzioni a carico dei sindacati che abbiano indetto scioperi illegittimi, o che vi abbiano aderito. Più precisamente, in casi come questi, il sindacato è privato dei permessi sindacali retribuiti previsti dalla legge per le sue Rsa, nonché del versamento dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori iscritti, e ciò per la durata dello sciopero illegittimo e comunque per un periodo non inferiore a un mese. Inoltre, questi stessi sindacati sono esclusi da ogni trattativa per un periodo di due mesi.

A seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 24/2/95), tutte le sanzioni previste nei confronti del sindacato sono inflitte dal datore di lavoro su indicazione della Commissione di garanzia istituita dalla citata L. 146 per dare attuazione alla legge stessa: in altre parole, la Commissione valuta lo sciopero e, se lo ritiene illegittimo, ne dà informazione al datore di lavoro che applica concretamente la sanzione.

Un caso simile si era verificato nel settore del credito, in occasione di uno sciopero svoltosi nel febbraio 1997. A seguito di una denuncia della Cassa di Risparmio di Torino, la Commissione di garanzia aveva espresso una valutazione negativa sul comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali che avevano indetto quello sciopero, sollecitando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Conseguentemente, la Cassa di Risparmio di Torino aveva disposto, per un mese, la sospensione dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle Rsa dei sindacati interessati, nonché il versamento all'Inps dei contributi sindacali trattenuti sulle buste paga dei lavoratori iscritti.

Le OO.SS. sanzionate hanno reagito presentando ricorso per comportamento antisindacale davanti al Pretore di Torino, chiedendo al Giudice di dichiarare illegittime le sanzioni, previa disapplicazione delle delibere della Commissione di garanzia. La banca ha replicato sostenendo che le OO.SS. avevano sostanzialmente impugnato la delibera della Commissione di garanzia, organo della pubblica amministrazione; pertanto, i sindacati avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale anziché al Pretore del lavoro. Per questo motivo, la banca ha presentato un regolamento di giurisdizione avanti la Corte di cassazione, appunto per far accertare la giurisdizione del TAR in luogo di quella del giudice ordinario.

Con la sentenza n. 12613 del 17/12/98, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno però rigettato il ricorso della banca, affermando che il regolamento di giurisdizione non può essere proposto in una controversia tra privati nella quale non sia parte la pubblica amministrazione, e ciò anche quando il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentino aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare provvedimenti amministrativi: infatti, come ha affermato la Corte, il Pretore può svolgere un accertamento incidentale sulla legittimità del provvedimento della Commissione di garanzia e, nel caso in cui lo ritenga illegittimo, può disapplicarlo ai fini della decisione in merito al denunciato comportamento antisindacale.

Questione 3

È vero che in caso di sciopero che interessi solo alcuni reparti dell’azienda, il datore di lavoro può decidere di chiudere tutta l’azienda, rifiutandosi di ricevere la prestazione dei lavoratori che non aderiscono allo sciopero?

Il datore di lavoro può rifiutarsi di ricevere la prestazione dei lavoratori non scioperanti solo nell’ipotesi in cui essa non risulti in nessun modo utilizzabile nell’azienda, a causa dello sciopero in atto negli altri reparti. In sostanza, il datore di lavoro è sempre obbligato a ricevere le prestazioni offerte da dipendenti operanti in un reparto non direttamente interessato allo sciopero, salvo che dimostri che lo sciopero “parziale” in atto abbia determinato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le suddette prestazioni, ossia provi di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ricevere le prestazioni lavorativa, anche modificando il programma o ciclo produttivo, e a prescindere da valutazioni di convenienza produttiva.

Questione 1

E’ vero che, nonostante la proclamazione di uno sciopero, talvolta è possibile costringere un lavoratore a lavorare?

Con la sentenza n. 2185 del 27/2/98, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno fatto il punto in merito alle ordinanze ministeriali di precettazione in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali e alle sanzioni inflitte a chi non le rispetti.

Come è noto, l’art. 8 L. 146/90 prevede che, in alcuni casi particolari, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un ministro da lui delegato (ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, se lo sciopero non è di rilevanza nazionale o interregionale) possa emettere un’ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili: in altre parole, con tale ordinanza è possibile costringere i lavoratori dei servizi pubblici essenziali a lavorare, nonostante la proclamazione dello sciopero.

Il successivo art. 9 dispone che l’inosservanza del citato provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 400.000, per ogni giorno di mancata ottemperanza. Queste sanzioni sono inflitte, mediante decreto, dalla stessa autorità che aveva precettato i lavoratori scioperanti; tale decreto, entro 30 giorni, può essere impugnato davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione. Contro la decisione del Pretore si può presentare ricorso alla Corte di cassazione.

Nel caso deciso dalla sentenza sopra indicata, la questione rilevante verteva sulla possibilità, per il giudice ordinario, di esprimere un giudizio di legittimità in ordine alla ordinanza di precettazione. Infatti, i lavoratori, che avevano impugnato il decreto con cui si comminava la sanzione amministrativa pecuniaria, avevano domandato l’annullamento di tale sanzione sulla scorta della dedotta illegittimità dell’ordinanza di precettazione. A tale argomentazione si era ribattuto che il Pretore era privo di giurisdizione, dal momento che l’art. 10 L. 146/90 prevede che contro l’ordinanza di precettazione si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In ogni caso, si sosteneva che il Pretore non potesse entrare nel merito dell’ordinanza di precettazione.

Queste eccezioni sono state disattese dalla Suprema corte. In primo luogo, è stato ritenuto che giustamente i lavoratori avessero presentato ricorso al Pretore: del resto, è la legge ad indicare espressamente che le sanzioni di cui si parla devono essere impugnate davanti al Pretore. In secondo luogo, è stato enunciato il principio, ancora più importante, che il giudice ordinario, investito della questione relativa alla sanzione pecuniaria, possa valutare la legittimità delle ordinanze di precettazione, eventualmente per disapplicarle e, conseguentemente, annullare la sanzione.

Questione 2

Quali conseguenze possono subire i sindacati che abbiano proclamato uno sciopero illegittimo?

Nel nostro ordinamento giuridico lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 Cost.. Tuttavia, per armonizzare il diritto dei lavoratori allo sciopero con il diritto degli utenti a prestazioni ritenute essenziali, la L. 146/90 ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tali limitazioni riguardano principalmente l'obbligo del preavviso, nonché di rispettare le prestazioni minime indispensabili, definite in appositi accordi o nei contratti collettivi, che devono sempre essere comunque garantite dai lavoratori scioperanti.

L'art. 4 della legge da ultimo citata ha previsto, oltre a sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori partecipanti a scioperi illegittimi, anche sanzioni a carico dei sindacati che abbiano indetto scioperi illegittimi, o che vi abbiano aderito. Più precisamente, in casi come questi, il sindacato è privato dei permessi sindacali retribuiti previsti dalla legge per le sue Rsa, nonché del versamento dei contributi sindacali mediante trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori iscritti, e ciò per la durata dello sciopero illegittimo e comunque per un periodo non inferiore a un mese. Inoltre, questi stessi sindacati sono esclusi da ogni trattativa per un periodo di due mesi.

A seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 24/2/95), tutte le sanzioni previste nei confronti del sindacato sono inflitte dal datore di lavoro su indicazione della Commissione di garanzia istituita dalla citata L. 146 per dare attuazione alla legge stessa: in altre parole, la Commissione valuta lo sciopero e, se lo ritiene illegittimo, ne dà informazione al datore di lavoro che applica concretamente la sanzione.

Un caso simile si era verificato nel settore del credito, in occasione di uno sciopero svoltosi nel febbraio 1997. A seguito di una denuncia della Cassa di Risparmio di Torino, la Commissione di garanzia aveva espresso una valutazione negativa sul comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali che avevano indetto quello sciopero, sollecitando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Conseguentemente, la Cassa di Risparmio di Torino aveva disposto, per un mese, la sospensione dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle Rsa dei sindacati interessati, nonché il versamento all'Inps dei contributi sindacali trattenuti sulle buste paga dei lavoratori iscritti.

Le OO.SS. sanzionate hanno reagito presentando ricorso per comportamento antisindacale davanti al Pretore di Torino, chiedendo al Giudice di dichiarare illegittime le sanzioni, previa disapplicazione delle delibere della Commissione di garanzia. La banca ha replicato sostenendo che le OO.SS. avevano sostanzialmente impugnato la delibera della Commissione di garanzia, organo della pubblica amministrazione; pertanto, i sindacati avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale anziché al Pretore del lavoro. Per questo motivo, la banca ha presentato un regolamento di giurisdizione avanti la Corte di cassazione, appunto per far accertare la giurisdizione del TAR in luogo di quella del giudice ordinario.

Con la sentenza n. 12613 del 17/12/98, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno però rigettato il ricorso della banca, affermando che il regolamento di giurisdizione non può essere proposto in una controversia tra privati nella quale non sia parte la pubblica amministrazione, e ciò anche quando il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentino aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare provvedimenti amministrativi: infatti, come ha affermato la Corte, il Pretore può svolgere un accertamento incidentale sulla legittimità del provvedimento della Commissione di garanzia e, nel caso in cui lo ritenga illegittimo, può disapplicarlo ai fini della decisione in merito al denunciato comportamento antisindacale.

Questione 3

È vero che in caso di sciopero che interessi solo alcuni reparti dell’azienda, il datore di lavoro può decidere di chiudere tutta l’azienda, rifiutandosi di ricevere la prestazione dei lavoratori che non aderiscono allo sciopero?

 

 

Il datore di lavoro può rifiutarsi di ricevere la prestazione dei lavoratori non scioperanti solo nell’ipotesi in cui essa non risulti in nessun modo utilizzabile nell’azienda, a causa dello sciopero in atto negli altri reparti. In sostanza, il datore di lavoro è sempre obbligato a ricevere le prestazioni offerte da dipendenti operanti in un reparto non direttamente interessato allo sciopero, salvo che dimostri che lo sciopero “parziale” in atto abbia determinato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le suddette prestazioni, ossia provi di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ricevere le prestazioni lavorativa, anche modificando il programma o ciclo produttivo, e a prescindere da valutazioni di convenienza produttiva.