Prescrizione e decadenza

Questione 1

In quali tempi si prescrive il diritto alla qualifica superiore?

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il periodo previsto dalla legge; così stabilisce il codice civile. Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla prescrizione del diritto alla qualifica superiore.

Sempre il codice civile prevede infatti che, in caso di svolgimento, per un periodo di oltre tre mesi, di mansioni superiori rispetto a quelle per cui il lavoratore è stato assunto (o a lui successivamente assegnate), il lavoratore acquisisce, in via definitiva, il diritto allo svolgimento di tali mansioni superiori ed al relativo trattamento economico, sempre che tale assegnazione non sia dovuta alla necessità di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio perché malato, o in ferie).

Può però accadere che il lavoratore, pur adibito per oltre tre mesi a mansioni superiori, venga poi nuovamente assegnato alla mansione (inferiore) che aveva prima. In questo caso, il lavoratore avrebbe diritto a rivendicare il suo diritto a mantenere, in via definitiva, la mansione superiore, cui spesso si accompagna anche un miglior trattamento economico.

Ma cosa accade se, per quieto vivere o per altri motivi il lavoratore dovesse decidere, temporaneamente, di tacere, salvo poi avanzare successivamente tali rivendicazioni, magari ad anni di distanza?

Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (sentenza n. 10832 del 19 ottobre 1998), non esiste un <> soggetto ai termini di prescrizione. Infatti, una volta che il lavoratore abbia svolto per oltre tre mesi mansioni di carattere superiore, lo stesso acquisisce, in via definitiva, il diritto a continuare a svolgere tali mansioni, diritto che quindi permane anche se, di fatto, negli anni successivi al lavoratore stesso non venga consentito l’esercizio di tali mansioni (superiori). In particolare, il fatto che al lavoratore vengano nuovamente assegnate mansioni inferiori, non può essere considerato come un tacito accordo, tra lavoratore e datore di lavoro, con cui venga stabilita la rinuncia al diritto allo svolgimento di mansioni superiori; più precisamente, un simile patto, se anche vi fosse, non avrebbe alcun valore, dal momento che l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. precisa che ogni accordo contrario a quanto previsto da tale norma di legge è nullo.

In definitiva, il lavoratore che abbia maturato, per il decorso del termine legale, il diritto allo svolgimento di mansioni superiori, può agire in giudizio per rivendicare tale diritto in qualsiasi momento.

Ne consegue, dunque, che una volta che l’esistenza di tale diritto sia stata accertata, al lavoratore dovranno essere attribuite, per il futuro, le mansioni a lui spettanti ed il relativo trattamento economico.

Per quanto riguarda, invece, il passato, il lavoratore potrà rivendicare le differenze retributive a lui spettanti (ovvero la differenza tra quanto da lui percepito a tutolo di retribuzione e quanto avrebbe dovuto essergli corrisposto se avesse svolto le mansioni superiori), ma con il limite della prescrizione quinquennale.

La legge stabilisce, infatti, che i crediti per lavoro subordinato si prescrivono in cinque anni, e tale regola è applicabile anche al caso in esame. Quindi, una tardiva rivendicazione del diritto alla qualifica superiore avrà, come effetto, quello di comportare, di fatto, una rinuncia alle differenze retributive maturate nel periodo antecedente all’ultimo quinquennio.

 

Questione 2

Quali novità ha introdotto la legge 183/2010 cd. Collegato lavoro relativamente a prescrizione e decadenza?

La Legge n. 183/2010 recentemente approvata ha profondamente modificato – di fatto riducendoli drasticamente – i termini per impugnare il licenziamento.
Fino a oggi l’impugnazione del licenziamento doveva avvenire entro 60 giorni (termine decadenziale) dalla data del licenziamento oppure dalla successiva data di comunicazione dei motivi, qualora richiesti. Impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore aveva quindi 5 anni di tempo (termine prescrizionale) per proporre ricorso giudiziale contro il licenziamento.
La Legge n. 183/2010 ha confermato che l’impugnazione del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni (120 giorni nell’ipotesi in cui l’impugnazione del licenziamento presupponga anche la corretta qualificazione del rapporto di lavoro o la nullità del termine) dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi, ma ha aggiunto che, una volta impugnato per tempo il licenziamento,il lavoratore ha 180 giorni (270 giorni per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012) di tempo per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
In questo secondo caso,se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati oppure non è raggiunto il relativo accordo, il lavoratore ha 60 giorni di tempodal giorno del rifiuto o del mancato accordo per depositare il ricorso in tribunale.
Nel caso in cui il lavoratore non rispetti i termini di 270 o 60 giorni, l’impugnazione perde efficacia.

Le nuove norme in materia di decadenza dell’azione si applicano anche ad altre controversie, e in particolare a:

  • tutti i casi di invalidità del licenziamento
  • i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto
  • il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  • il trasferimento del lavoratore (in tal caso il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento)
  • l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
  • la cessione di contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento d’azienda
  • la somministrazione irregolare e tutti gli altri casi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto

 

Questione 3 

Qual è la disciplina applicabile in tema di contratti a termine?

In materia di contratti a termine, il D.L. 87/2018 (convertito con L. 96/2018) prevede che l’impugnazione stragiudiziale debba effettuarsi entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, con riferimento ai contratti stipulati successivamente al 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018; quanto invece ai contratti precedenti, si applica il termine di 120 giorni dalla cessazione.