Lavoratori a partita IVA

Questione 1

Cosa si intende per lavoratore a partita IVA?

In linea generale, con il termine “lavoratori a partita IVA” si indica la categoria di soggetti che effettua, nei confronti di un altro soggetto, prestazioni di lavoro autonomo.

Il legislatore non offre una definizione specifica di lavoratore autonomo. Tuttavia, si può far riferimento alla nozione di contratto d’opera fornita dall’articolo 2222 cod. civ, e quindi considerare lavoratore autonomo chi compie un’opera o un servizio richiesto da un committente con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Il contratto potrà avere ad oggetto qualunque attività (opera o servizio) di carattere manuale ovvero tecnica che abbia l’attitudine a generare un risultato di natura economica, con la precisazione che l’opera si distingue dal servizio in quanto in quest’ultimo caso non interviene la trasformazione della materia.

Il lavoratore autonomo si distingue, quindi, da quello subordinato e da quello parasubordinato.

La caratteristica fondamentale che distingue la categoria in esame da quella dei lavoratori subordinati è quella dell’autonomia.

Il soggetto svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente: ciò significa che quest’ultimo- a differenza di ciò che accade con i dipendenti- non ha, dunque, alcun tipo di potere in relazione ai tempi, alle modalità e ai mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’opera commissionata.

La parasubordinazione, invece, pur rientrando nel più ampio genere del lavoro autonomo, se ne distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.

Nell’ambito del lavoro autonomo, si distinguono, invece, due categorie di lavoratori a seconda che essi svolgano prestazioni di tipo manuale o intellettuale. In quest’ultima categoria, rientrano, a loro volta, coloro che svolgono professioni per le quali è obbligatoria l’iscrizione ad un albo e coloro per i quali tale iscrizione non è prevista.

In tutti i casi, comunque, lo svolgimento dell’attività professionale comporta l’obbligo di iscriversi all’ufficio IVA, quando sussistano contemporaneamente tre requisiti:

  • l’oggetto della prestazione riguarda la cessione di beni o la prestazione di servizi (requisito oggettivo);
  • le operazioni di cui sopra devono essere poste in essere nell’esercizio di imprese di arti e professioni (requisito soggettivo);
  • le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato italiano (requisito territoriale).

L’attività, inoltre, deve essere svolta abitualmente: non è dunque necessario adempiere all’obbligo di iscrizione quando il lavoratore si limiti a svolgere prestazioni di tipo occasionale, ossia poste in essere in via sporadica e non ripetuta.

 

Questione 2

Il nostro ordinamento prevede delle forme per tutelare i lavoratori dal rischio di abuso da parte dei datori di lavoro?

Di frequente, dietro ad un rapporto di lavoro formalmente qualificato come autonomo, si nasconde un rapporto che, nella sostanza, presenta tutte le caratteristiche della subordinazione. Appare dunque fondamentale analizzare la situazione concretamente per verificare la reale qualificazione da attribuire allo stesso.

Poiché gli articoli 2222 e 2094 cod. civ. forniscono definizioni piuttosto generiche rispettivamente del lavoro autonomo e di quello subordinato, la giurisprudenza ha elaborato degli indici pratici che agevolano l'operazione di qualificazione del rapporto.

È bene precisare che questi indici costituiscono una serie di “indizi” che rendono più facile l'opera di qualificazione, ma nessuno di essi può pretendere di avere una forza esaustiva nell'inquadramento della fattispecie concreta.

Gli indici più utilizzati sono:

  • la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivo (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni), di controllo (la verifica sull'attività lavorativa svolta e che deve essere svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa) esercitati dal datore di lavoro;
  • l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
  • lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
  • l'insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente (in pratica, il diritto del dipendente ad essere retribuito a prescindere dal risultato economico ottenuto dal datore di lavoro in forza della sua prestazione);
  • la retribuzione periodica;
  • l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
  • l'osservanza di un orario di lavoro;
  • la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie.

Tali indicatori non sono tassativi e non assumono una valenza esaustiva. Ne consegue che, in relazione alla specifica attività svolta, è possibile – e frequentemente avviene – che la giurisprudenza si avvalga di indicatori alternativi e differenti, idonei a rivelare la sussistenza degli elementi della eterodirezione e della dipendenza.

Alcuni degli indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza erano stati tipizzati dal legislatore nel 2012, allorché, con la legge 92/2012, aveva introdotto una nuova norma (art. 69 bis d. lgs. 276/2003) finalizzata a contrastare l’abuso della collaborazione prestata dai liberi professionisti titolari di partiva IVA da parte dei datori di lavoro.

L’art. 69 bis stabiliva, in particolare, che le prestazioni fornite da persona titolare di partita IVA dovevano considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere di almeno due dei seguenti presupposti:

  • che la collaborazione avesse durata complessivamente superiore ad otto mesi nell’arco dell’anno solare;
  • che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisse più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
  • che il collaboratore disponesse di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

In altri termini, era stata introdotta una presunzione a favore del titolare di partita IVA, che, in presenza di almeno due delle condizioni elencate, poteva chiedere l’applicazione della normativa relativa alla collaborazione a progetto e, ove il contratto stipulato non avesse posseduto i requisiti indicati da tale normativa, l’accertamento in via presuntiva della natura subordinata del rapporto di lavoro.

Detta presunzione, tuttavia, non è “sopravvissuta” alla successiva riforma del 2015 (c.d. Jobs Act): il d.lgs. 81/2015, nel rinnovare radicalmente la disciplina dei contratti di collaborazione, ha disposto l’abrogazione di tutte le norme del d.lgs. 276/2003 che disciplinavano i contratti di lavoro a progetto, ivi incluso l’art. 69 bis del d.lgs. 276/2003.

Con il medesimo decreto, peraltro, il legislatore ha provveduto a introdurre una nuova presunzione di subordinazione; l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 stabilisce, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato “si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. 

Successivamente, la L. 128/19 ha aggiunto un periodo al primo comma dell’articolo testé citato, precisando che la disciplina prevista per il lavoro subordinato si applica anche nel caso in cui “le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali ” , per tali intendendosi “i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna dei beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione” (D.Lgs. 81/15 Capo V bis art. 47 bis).

Affinché scatti l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, è dunque necessario che:

  • la prestazione sia svolta in modo esclusivamente personale (vale a dire senza una minima organizzazione e senza avvalersi dell’apporto di terze persone);
  • la prestazione sia svolta con continuità;
  • la prestazione sia etero organizzata dal committente, anche con riferimento all’orario e al luogo di lavoro.

Le tre condizioni sopra indicate costituiscono, di fatto, altrettanti indici di subordinazione, che vengono così ad affiancarsi – e in taluni casi a sovrapporsi – a quelli enucleati in questi anni dalla giurisprudenza.

La nuova presunzione di subordinazione non si applica:

  • alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  • alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
  • alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte di fondazioni di diritto privato
  • alle collaborazioni degli operatori che prestano attività nel Corpo Nazionale di Soccorso Alpino

È poi prevista la possibilità per le parti di richiedere alle commissioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 276/03 la certificazione dell'assenza dei requisiti contemplati dalla stessa norma per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Il lavoratore, in tal caso, potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, infine, la riforma le esclude dalla nuova disciplina, ma stabilisce che dal 1° gennaio 2017 esse non potranno più stipulare contratti di collaborazione caratterizzati dagli indici di subordinazione indicati dall’art. 2.