Impiego pubblico

Questione 1

E' vero che anche le cause dei pubblici dipendenti sono di competenza del Giudice del lavoro?

Il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 ha sancito, con la privatizzazione  dei rapporti di lavoro pubblico, anche il trasferimento delle relative controversie   dal giudice amministrativo al giudice ordinario, in funzione di giudice del   lavoro. Nel dettaglio, la materia disciplinata dall’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 D.Lgs. 165/01, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.

Sono devolute al giudice ordinario, inoltre, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché le controversie c.d. collettive, ovvero promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, invece, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro delle categorie non contrattualizzate di cui all'articolo 3 D.Lgs. 165/01, ed in particolare: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i docenti e i ricercatori universitari.

Il fatto che le cause dei pubblici impiegati vengano giudicate dal Giudice del   lavoro invece che dal TAR presenta non pochi vantaggi:

  • il Giudice del lavoro è un giudice specializzato, il TAR non lo è. Questo vuol dire che mentre il Giudice del lavoro si occupa esclusivamente di cause di lavoro, il TAR decide anche controversie di altra natura, con conseguente maggiore competenza del Giudice del lavoro rispetto al TAR;

  • il Giudice decide la causa nel merito, mentre il TAR giudica solo in ordine alla legittimità dell'atto sotto il profilo della forma e dell'ambito dei poteri     (per esempio, eccesso o sviamento di potere). Per capire la differenza, si     pensi ad una sanzione: il TAR può annullarla solo in presenza di un vizio di forma, mentre il Giudice del lavoro può anche verificare se il fatto contestato sia vero, se la sanzione inflitta sia proporzionata al fatto contestato, eccetera;

  • davanti al Giudice del lavoro sono ammessi i testimoni; il TAR decide sulla     base dei soli documenti prodotti. Si pensi sempre alla sanzione disciplinare:     spesso, solo con i testimoni il lavoratore può provare di non aver commesso il fatto contestato; si capisce dunque l'importanza di questa differenza;

  • davanti al TAR la causa è destinata a durare a lungo; il Giudice del lavoro     decide le cause in tempi, di norma, più brevi.

 

Questione 2

Chi lavori presso una Pubblica Amministrazione senza essere formalmente assunto, può rivendicare la natura subordinata del rapporto?

Accade assai di frequente che un lavoratore, dopo aver operato per un determinato periodo di tempo a favore di una società come formale collaboratore, rivendichi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto; ciò significa, in sostanza, che il lavoratore può chiedere di essere considerato, a tutti gli effetti, un dipendente, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive eventualmente  spettanti nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi. Infatti, la giurisprudenza ritiene che un rapporto di lavoro deve essere valutato non tanto in base alla sua qualificazione formale, ovvero al nome allo stesso attribuito dalle parti, quanto alle sue effettive caratteristiche. Con la conseguenza che anche l’eventuale stipulazione di un contratto di collaborazione non impedisce di richiedere in seguito un trattamento analogo a quello previsto per un lavoratore   dipendente quando, di fatto, la prestazione venga resa non nei termini astrattamente previsti dal contratto, ma secondo le modalità tipiche del lavoro dipendente.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 865 del 7 dicembre 1999)  tale principio vale anche per la Pubblica Amministrazione, che   deve essere considerata alla stregua di un ordinario datore di lavoro quando   utilizzi prestazioni lavorative tipiche del lavoro dipendente. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che nel valutare le caratteristiche del rapporto, si deve tenere conto del tipo di mansioni affidate al lavoratore, poiché il vincolo di subordinazione assume una configurazione particolare nel caso in cui la prestazione abbia carattere creativo e non meramente esecutivo; ciò si verifica, ad esempio, nel caso di prestazione resa da un lavoratore particolarmente qualificato o di un professionista (insegnante, medico,  ecc.).  In tali ipotesi, precisa la Cassazione, si instaura un rapporto di natura subordinata quando il lavoratore si tenga stabilmente a disposizione del datore di lavoro per eseguirne le istruzioni; ciò significa, in sostanza, che oggetto della prestazione diventa non più il conseguimento di uno specifico risultato o l’esecuzione di un compito determinato, come dovrebbe avvenire in un rapporto di collaborazione, quanto appunto la costante messa a disposizione delle proprie energie e capacità professionali. Ciò determina, di fatto, un inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa del datore di lavoro, con conseguente necessità di un inquadramento dello stesso quale dipendente.