Contratti di solidarietà

Cosa sono i contratti di solidarietà?

 

I contratti di solidarietà sono accordi collettivi aziendali stipulati fra datore di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (i cui effetti si estendono anche nei confronti di lavoratori non aderenti ai sindacati), finalizzati a evitare riduzioni di personale in situazioni di esubero del personale  o ad assumere nuovo personale riducendo l’orario dei lavoratori in forza.

Possono ricorrere ai contratti di solidarietà tutte le aziende che possiedono i requisiti per essere ammesse alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) fatta eccezione per quelle che hanno presentato  domanda per essere ammesse a procedure concorsuali o siano già state ammesse e non sia stata disposta la prosecuzione dell’attività.

I destinatari dei contratti di solidarietà sono gli operai, gli impiegati e i quadri con contratto di lavoro subordinato; sono invece esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli stagionali a tempo determinato, gli apprendisti tranne in caso di crisi aziendale, i casi di fine lavoro e di fine fase lavorativa nei cantieri edili.

I contratti di solidarietà sono di due tipi.

  • I contratti di solidarietà difensivi: sono accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale; essi mirano, infatti, ad evitare che venga ridotto il personale presso l’impresa. Questi accordi vedono coinvolte le imprese soggette alla CIGS con oltre 15 dipendenti nel semestre precedente.
  • I contratti di solidarietà espansiva: si tratta di accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni in azienda. Nel 2019 la legge di conversione del Decreto Crescita ha sostituito i contratti di solidarietà espansiva con i “contratti di espansione”. Il contratto di espansione trova applicazione nelle aziende con più di mille dipendenti che attraversano un processo di riorganizzazione con applicazione biennale (2019-2020) e permette la riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti fino al 100% (in accordo con il lavoratore) oltre che la possibilità di accedere ad una sorta di incentivo all’esodo (scivolo pensione di 5 anni), nel quale l’azienda versa al lavoratore un’indennità mensile pari alla pensione lorda maturata, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà difensivi, nell’accordo deve essere stabilita la rotazione dei lavoratori il cui orario deve essere ridotto, in forma giornaliera, settimanale o mensile, con una durata del contratto di norma non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24. La riduzione oraria media non può superare il 60% dell’orario contrattuale dei lavoratori coinvolti.

Per quanto riguarda, invece, i contratti di espansione, viene richiesto di stipulare un accordo aziendale con Ministero del Lavoro e rappresentanze sindacali,  approvato dalla DTL e comunicato all’INPS, di assumere nuovo personale a tempo indeterminato e di non aver licenziato o sospeso personale nei 12 mesi precedenti. In cambio, si accede a una serie di semplificazioni e minori oneri sul lavoro.

Ai lavoratori il cui orario è ridotto in base a contratti di solidarietà difensivi l’INPS eroga un trattamento di integrazione salariale pari all’80% del trattamento perso, inclusi i ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Per le riduzioni di orario di lavoro superiori al 20%, il Jobs Act ha previsto uno sgravio contributivo del 35%. Ai lavoratori viene inoltre garantita la contribuzione figurativa sull’intera retribuzione, calcolata come se avessero lavorato a tempo pieno.

Per i contratti di solidarietà espansiva/espansione l’INPS garantisce, per ogni nuovo assunto un contributo all’azienda corrispondente al:

  • 15% della retribuzione per i primi 12 mesi;
  • 10% della retribuzione per i successivi 12 mesi;
  •  5% della retribuzione per il 3°anno, sino al 30° mese.