Posto che la legge - art. 51, c. 5 e 6 del D.P.R. n. 917/86 - prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme agli stessi corrisposte come indennità o maggiorazioni di retribuzione, occorre distinguere i lavoratori inviati in trasferta dai c.d. trasfertisti. La trasferta è configurabile laddove ricorrano i seguenti requisiti: (1) l'esistenza di un immanente legame funzionale tra il dipendente e il luogo di lavoro "normale" (2) la temporaneità dello spostamento ad altra sede, ferma restando l'irrilevanza di una definizione preventiva del limite temporale (3) l'unilateralità dell'atto con cui il datore di lavoro dispone la trasferta; dunque, la trasferta, ancorchè frequente, resta una vicenda eventuale nello svolgimento del rapporto. Per i c.d. trasfertisti, viceversa, i quali, per contratto, sono obbligati a svolgere un lavoro itinerante - in luoghi sempre variabili e diversi - neppure esiste un "normale" luogo di lavoro - cioè un luogo dove "di norma" (id est,secondo contratto) si svolge la prestazione - mentre l'ordine di servizio del datore di lavoro che indica il cantiere in cui il lavoratore deve recarsi non costituisce esercizio di un potere unilaterale del datore, bensì specificazione del contenuto di un obbligo che il lavoratore ha già assunto con il contratto. (Trib. Milano 10/7/2006, Dott. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2007, 532)