Questioni di procedura

  • L’articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che pone un termine di decadenza, dalla cessazione dell’appalto, per l’esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi, nei confronti degli imprenditori appaltanti, limita l’ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore. Non si può invece estendere l’efficacia dell’anzidetta disposizione legislativa a un soggetto terzo, quale l’ente previdenziale, i cui diritti, scaturenti dal rapporto di lavoro, sono disciplinati dalla legge. (Trib. Forlì 18/2/2011, Giud. Angelici Chesi, in Lav. nella giur. 2011, 529)
  • L'appaltante non è legittimato passivo nel procedimento ex art. 28 SL posto in essere a tutela dei diritti violati dall'appaltatore. (Trib. Roma 3/3/2008, Est. Mimmo, in D&L 2008, 515)
  • L'art. 4 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa a un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale. (Cass. 17/1/2007 n. 996, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2007, 941)
  • Nel giudizio di accertamento della violazione dell’art. 1, L. 23/10/60 n. 1369 sussiste la legittimazione passiva del soggetto che si assume essere appaltatore, ancorché non sia stata svolta alcuna domanda precisa nei suoi confronti, posto che dall’accertamento dell’intermediazione illecita di manodopera potrebbero derivare tutti gli obblighi di legge conseguenti alla nullità del contratto (Pret. Milano 8/4/98, est. Peragallo, in D&L 1998, 706)