DPCM 28 Settembre 2022, pubblicato in G.U. il 16 novembre 2022

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Preambolo
IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 375, della medesima legge n. 234 del 2021, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» di seguito denominato «Fondo»;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 375, della sopra citata legge n. 234 del 2021 il Fondo è dotato di 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021 il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 377, della sopra citata legge n. 234 del 2021 la ripartizione, per ciascuno dei due anni 2022 e 2023, delle risorse del Fondo è definita, previa ricognizione delle specifiche esigenze e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, adottato di concerto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione per l'anno 2022 delle risorse confluite nel predetto Fondo;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie stampa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, con il quale il Sen. Rocco Giuseppe Moles è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021 con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Rocco Giuseppe Moles, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale l'on. Andrea Orlando è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1. Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per l'anno 2022, pari ad euro 90.000.000, sono assegnate alle misure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5.
Art. 2. Misure per il sostegno delle edicole
1. Al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio dei quotidiani e periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 3. Misure per il sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editoriali di giornali e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati ai sensi dell'art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti, anche mediante abbonamento, nel corso dell'anno 2021 a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, ad esclusione delle copie cartacee oggetto di vendita in blocco. Il numero delle copie vendute è oggetto di certificazione.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 4. Contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione dei contratti a tempo determinato
1. Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali che assumono giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documenti informatici, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 8.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno 2022, escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali è, altresì, riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 12.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto di spesa.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 5. Contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici
1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, nonché delle imprese editoriali di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto un contributo per l'anno 2022 di 35 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di contributi destinati agli investimenti in tecnologie innovative per l'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.
2. Le risorse stanziate al comma 1, come di seguito ripartite, sono attribuite per le finalità e i soggetti di seguito indicati:
a) una quota, pari ad euro 10 milioni, è destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;
b) una quota, pari ad euro 10 milioni, è destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in attuazione dell'art. 1 comma 1034 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;
c) una quota, pari ad euro 7,5 milioni, è destinata agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS;
d) una quota, pari ad euro 7,5 milioni, è destinata agli investimenti delle imprese editoriali di giornali e periodici.
3. Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2022, riconducibili a:
i.) investimenti in apparati in bassa frequenza, compresi sistemi di collegamento da esterno per dirette televisive, destinati alla realizzazione dei programmi in HD o tecnologie superiori;
ii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
iii.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast e dell'intelligenza artificiale per la produzione e distribuzione dei contenuti;
iv.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
v.) investimenti per piattaforme per l'accesso e la distribuzione dei contenuti digitali dei FSMA di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), ivi inclusa la modalità on demand;
vi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
vii.) investimenti relativi ad apparati in alta frequenza per le trasmissioni radiofoniche digitali;
viii.) investimenti per l'adeguamento, innovazione ed estensione delle reti di diffusione locali e nazionali T-DAB già in esercizio da parte dei consorzi operanti in tecnica DAB indicati al comma 2, lettera c) finalizzati a migliorare, in ogni condizione operativa e metereologica, la continuità di servizio delle reti radiofoniche digitali;
ix.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
x.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
xi.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati;
xii.) investimenti in ricerca e sviluppo relativi ai sistemi di diffusione radiofonica in tecnica digitale T DAB, in modalità multichannel, anche destinati al servizio EWS - Warning Emergency System e Breake inn, realizzati dai consorzi operanti in tecnica DAB indicati al comma 2, lettera c);
xiii.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
xiv.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
xv.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
xvi.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;
xvii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
xviii.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato.
4. I contributi contemplati dai precedenti commi non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali. Gli investimenti realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2017.
5. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 6. Modalità per la fruizione dei contributi
1. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
2. I contributi di cui agli articoli precedenti sono riconosciuti previa presentazione di istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentarsi secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse, rispettivamente disponibili per ciascuna delle misure previste agli articoli 2, 3, 4 e 5, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.