L. 233/2012 (equo compenso nel settore giornalistico)

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L. 31 dicembre 2012, n. 233

Equo compenso nel settore giornalistico.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2013, n. 2.

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Art. 1 Finalità, definizioni e ambito applicativo  Art. 2 Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico  Art. 3 Accesso ai contributi in favore dell'editoria  Art. 4 Relazione annuale  Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria

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Art. 1  Finalità, definizioni e ambito applicativo

1.  In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

2.  Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2  Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico

1.  È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2.  La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

a)  un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b)  un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c)  un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d)  un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e)  un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;

f)  un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

3.  Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a)  definisce l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b)  redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.

4.  La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3.

5.  Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3  Accesso ai contributi in favore dell'editoria

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

2.  Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

Art. 4  Relazione annuale

1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

Art. 5  Clausola di invarianza finanziaria

1.  Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.