Concorso pubblico

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  • Non può ritenersi giustificata, nemmeno dalle cautele imposte dalla straordinarietà dell’emergenza pandemica in atto, la decisione di escludere dalla selezione pubblica i candidati che non risultino in linea con il parametro della temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi. Una tale decisione si palesa gravemente sproporzionata atteso che l’irreparabile pregiudizio arrecato ai destinatari in termini di sacrificio del diritto al lavoro non trova giustificazione nel fine di massima precauzione perseguito per esigenze di tutela della salute collettiva (art. 32 Cost.) e sui luoghi di lavoro (art. 2087 c.c.). (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 1/12/2020 n. 416, Pres. Settesoldi Est. Sinigoi, in Lav. nella giur. 2021, con nota di A. Sitzia e M. Malo, Temperatura corporea ed esclusione dal concorso: una misura irragionevole, 540)
  • Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. (Cons. St., Ad. Plen., 20/11/2013 n. 26-27-28, Pres. Giovannini Est. Anastasi, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di S. Bologna, “Concorsi pubblici e violazione non irrilevante dell’anonimato nelle tre sentenze ‘gemelle’ del Consiglio di Stato”, 134)
  • In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. (Sez. Un. 2/10/2012 n. 16728, Pres. Rovelli Est. Mammone, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Antonio Scarpa, 169)
  • La condanna della Pubblica Amministrazione, ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per lesione di una situazione giuridica soggettiva a opera di un provvedimento illegittimo è subordinata all’accertamento dell’ingiustizia e all’effettività del danno, del nesso di causalità con la situazione soggettiva lesa e della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’ente; in ordine a quest’ultimo, l’onere della prova – a fronte della mera allegazione dell’illegittimità dell’atto – grava sull’amministrazione, la quale è tenuta a comprovare di non essere in colpa, adducendo a tal fine possibili fattori scriminanti, quali, in particolare, la scusabilità dell’errore commesso (nella specie il Tribunale ha ritenuto non scusabile l’errore commesso dal Comitato Regionale di Controllo che aveva annullato una delibera di mancata assunzione in servizio, con atto poi a sua volta definitivamente annullato dal Tar). (Trib. Enna 19/10/2011, Est. De Simone, in D&L 2012, con nota di Donisio Serra, “Illegittima mancata assunzione e danno a carico della PA”, 504)
  • In caso di danno da mancata assunzione derivante da provvedimento illegittimo di un’autorità terza (nella specie il Comitato Regionale di Controllo), qualora sussista la prova che, in assenza dell’atto illegittimo, il candidato sarebbe stato sicuramente assunto, il danno stesso, pur essendo afferente alla violazione di un diritto ancora sub condicione, deve essere liquidato in misura pari al totale delle retribuzioni che sarebbero state percepite in caso di assunzione, restando irrilevante sia la mancata prestazione lavorativa, sia l’eventuale aliunde perceptum. (Trib. Enna 19/10/2011, Est. De Simone, in D&L 2012, con nota di Donisio Serra, “Illegittima mancata assunzione e danno a carico della PA”, 504)
  • L’onere di immediata impugnazione delle clausole “escludenti” dei bandi di gara o di concorso non sussiste qualora si tratti di prescrizioni formulate in modo equivoco. (Cons. St. 5/3/2010 n. 1284, Est. Lipari, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Questioni di età massima nei concorsi pubblici”, 468)
  • Non sussiste l’onere di impugnare immediatamente una clausola del bando di concorso relativa al requisito dell’età massima posseduta dai concorrenti che presenti margini di incertezza ed equivocità. (Cons. St. 5/3/2010 n. 1284, Est. Lipari, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Questioni di età massima nei concorsi pubblici”, 468)

  • Nel caso in cui il bando di concorso lo preveda, il limite massimo di età per l’assunzione si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno; tuttavia il limite si applica solo nei casi in cui sia chiaramente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato siano effettivamente (e interamente) “compiuti”. Cons. St. 5/3/2010 n. 1284, Est. Lipari, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Questioni di età massima nei concorsi pubblici”, 468)

  • L'Amministrazione, per la copertura di un posto resosi vacante può decidere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di utilizzare nel periodo di validità la graduatoria relativa al medesimo concorso, procedendo all'assunzione di un soggetto risultato idoneo e utilmente collocato oppure bandire nuova procedura selettiva. L'Amministrazione esercita tale facoltà mediante decisioni che, in quanto tali, non possono costituire materia di sindacato da parte del giudice amministrativo. (TAR Campania 27/3/2008 n. 1604, Pres. Onorato Est. Nunziata, in Lav. nelle P.A. 2008, 386)
  • L'istituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati idonei di divenire vincitori, presuppone una decisione successiva dell'amministrazione di coprire il posto vacante oppure una specifica disposizione di legge o del bando che preveda che tra i posti messi a concorso obbligatoriamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data. Tuttavia, una volta che tale decisione sia assunta o si sia realizzata la condizione prevista dal bando, il candidato utilimente collocato in graduatoria ha un diritto soggettivo all'assunzione. (Cass. 21/12/2007 n. 27126, Pres. Sciarelli Est. Balletti, in D&L 2008, con nota di Valentina Civitelli, "Scorrimento della graduatoria e diritto all'assunzione", 119)
  • Qualora il diniego di accesso a un concorso pubblico opposto a un cittadino non comunitario venga contestato sotto il profilo della discriminazione per ragioni di razza e nazionalità, mediante l'azione di cui all'art. 44 TU immigrazione, la giurisdizione del giudice ordinario prevista dallo stesso art. 44 prevale su quella del giudice amministrativo prevista dall'art. 63 D.Lgs. 30/3/01 n. 165, trattandosi di situazione che involge i diritti fondamentali dell'individuo. (Trib. Bologna 25/10/2007, ord., Est. Borgo, in D&L 2008, con nota di Alberto Guariso, "Ancora sull'esclusione dell'extracomunitario dal pubblico impiego", 175)
  • E' illegittima l'esclusione di un candidato all'accesso a un pubblico concorso disposta per assenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, giacché le norme di legge che attualmente regolano la materia devono essere oggetto di lettura costituzionalmente orientata, incentrata sui principi di parità e non discriminazione rinvenibili principalmente negli artt. 3 e 4 Cost. nonché nell'art. 21 della Carta di Nizza. (Trib. Bologna 25/10/2007, ord., Est. Borgo, in D&L 2008, con nota di Alberto Guariso, "Ancora sull'esclusione dell'extracomunitario dal pubblico impiego", 175)
  • Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della L.R. Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro e dell’Amministrazione regionale) in quanto prevedono una procedura di corso-concorso integralmente riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso. (Corte Cost. 6/7/2004 n. 205, Pres. Zagrebelsky Red. Marini, in Giur. It. 2005, 678)
  • È legittimato ad agire in giudizio il cittadino che lamenti un danno per perdita di chance, non avendo potuto partecipare ad un concorso interno, poiché l’accesso concorsuale al pubblico impiego, in quanto costituzionalmente garantito, deve avvenire nelle forme e nei modi stabiliti, senza compressioni e limitazioni. (TAR Abruzzo, 3/6/2004 n. 480, Pres. Catoni Rel. Nazzaro, in Giur. It. 2005)
  • L’art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, subordinando le assunzioni di personale tramite nuovi concorsi all’indisponibilità di idonei nei precedenti, finisce con il riconoscere il diritto all’assunzione di costoro, sempre ove il posto sia vacante e l’amministrazione si determini a coprirlo. L’intervento della contrattazione integrativa non sacrifica i diritti di origine legale, prevedendo unicamente che siano portate a compimento le procedure indette per la copertura dei posti vacanti e nulla dicendo in ordine agli idonei. (Corte d’Appello Milano 20/4/2004, Pres. Mannacio Rel. De Angelis, in Lav. nelle P.A. 2004, 683)
  • La forma di copertura delle vacanze di posti attraverso la riqualificazione del personale non rappresenta altro che una modalità di assunzione, subordinata all’indisponibilità di idonei in concorsi già espletati, e non sfugge pertanto alla regola generale che assegna la precedenza all’assunzione per scorrimento di graduatorie concorsuali (di tipo riservato o aperto) ancora valide temporalmente. (Corte d’Appello Firenze 16/3/2004, Rel. Amato, in Lav. nelle P.A. 2004, 510)
  • In un pubblico concorso, l'approvazione della graduatoria segna il passaggio, sotto il profilo della situazione giuridica tutelata, dall'interesse legittimo al diritto soggettivo. Con l'approvazione della graduatoria finale di un pubblico concorso sorge il diritto del vincitore all'assunzione e quindi alla stipulazione di un contratto di lavoro; tale diritto tuttavia può venire meno allorchè si modifichi la situazione di fatto in relazione alla quale la Pubblica Amministrazione ha deciso di bandire il concorso. Nella procedura concorsuale per accesso a pubblico impiego, in caso di mancata stipula di un contratto di lavoro per il venir meno dell'interesse della Pubblica Amministrazione alla conclusione del medesimo, si configura una responsabilità precontrattuale dell''Ente allorquando lo stesso abbia violato (anche se per mera colpa) le norme di correttezza e buona fede che presiedono la fase precedente la stipula del contratto (nella fattispecie un ente locale, pur avendo richiesto la statalizzazione di una scuola materna, aveva indetto un concorso per l'assunzione a tempo determinato di una maestra di scuola materna, senza dare atto, nel bando, che in caso di accoglimento della predetta richiesta di statalizzazione non si sarebbe proceduto alla stipula del contratto di lavoro con la lavoratrice del concorso. (Trib. Lodi 31/1/2002, Est. Gargiulo, in D&L 2002, 360)
  • La previsione di una procedura selettiva con una eccessiva quota di riserva a favore del personale interno per il conferimento di una qualifica funzionale superiore deroga ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso per l'accesso a nuovo posto di lavoro nella p.a., ponendosi in contrasto con i principi costituzionali della parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) (Corte Cost. 16/5/02, n. 194, pres. vari, est. Capotosti, in Lavoro nelle p.a. 2002, pag. 289)
  • La clausola di un concorso per il reclutamento di nuovo personale bandito da un ente pubblico economico, che limita la partecipazione ai soli figli di dipendenti che risolvano contestualmente il proprio rapporto di lavoro, è nulla per contrasto con i precetti costituzionali in materia di tutela del lavoro e di diritti della persona, in forza dei quali non è consentito subordinare l'assunzione del lavoratore a fatti non riferibili alle attitudini professionali dello stesso; tale nullità inficia l'intero bando e non la sola clausola che limita la partecipazione. (Cass. 19/1/2002 n. 570, Pres. Lupi Est. Filadoro, in D&L 2002, 343)
  • Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1989 c.c., ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, a norma dell'art. 1336 c.c.; tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso e ha per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore (Cass. 25/11/99 n. 13138, pres. Delli Priscoli, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 659, con nota di Simonato, Natura giuridica del bando di concorso e interruzione di procedura concorsuale)
  • Nel sistema del concorso pubblico per l'assunzione di personale da parte delle aziende municipalizzate per l'esercizio di trasporti autoferrotramviari (o enti pubblici), la discrezionalità di valutazione che contrassegna le relative valutazioni non è riferibile all'esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma configura esercizio di attività privatistica dell'imprenditore ovvero prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore medesimo nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo delle norme regolamentari e delle disposizioni collettive, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio generale di correttezza e buona fede (in base al suddetto principio in una fattispecie relativa ad una procedura concorsuale bandita da una azienda municipalizzata e poi interrotta, la S.C ., dopo aver cassato la sentenza impugnata, decidendo sul merito, ha affermato il diritto dei ricorrenti all'espletamento delle ulteriori fasi del concorso) (Cass. 25/11/99, n. 13138, pres. Delli Priscoli, in Riv. it. dir. Lav. 2000, pag. 659, con nota di Simonato, Natura giuridica del bando di concorso e interruzione di procedura concorsuale)