Protocollo condiviso 30 giugno 2022 tra le Parti Sociali

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PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
Oggi, 30 giugno 2022, è stato sottoscritto – all'esito di un approfondito confronto in
videoconferenza – il presente "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti
sociali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti
successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile
2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.
Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal
Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'aggiornamento dei protocolli di sicurezza anticontagio in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare
misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus
SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l'importanza di garantire
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei
lavoratori stessi.
Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come
oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie"
emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.
Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole
di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di
lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi
interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo
conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2/COVID-19
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente
Protocollo condiviso ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire
negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate
per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure
che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorità sanitaria.
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Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori,
emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19.
I Ministri competenti, nel riconoscere alle Parti sociali l'impegno unanime ad adottare misure
adeguate per affrontare l'attuale fase pandemica, prendono atto delle intese sancite nel presente
Protocollo.
si stabilisce che
I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri
luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre
eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente
di lavoro.
1. INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure
precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della
temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel
fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve
attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea1
. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali
e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato
e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che
hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si
ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere
indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e
organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i
soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non
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ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota –
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà
secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19
maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
3. GESTIONE DEGLI APPALTI
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico
competente laddove presente.
L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del
Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021-
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione
del 20 maggio 2021.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della
salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch
e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle
attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio
dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per
le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
accessibili.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della
soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito
con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente
disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della
prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti
al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le
specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al
fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi
sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di
protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai
soggetti fragili.
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi.
Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti,
dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).
Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali
e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge
19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre
(temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.
10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
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È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute
e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino
delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto
dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la
disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei
DPI nei casi previsti.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST
nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus
SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi
dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art.
10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela
dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero
della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della
riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della
sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in
osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già
risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista
dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica
precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili
specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
11. LAVORO AGILE
Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che
il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la
diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente
esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio,
manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del
lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. LAVORATORI FRAGILI
Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e
organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di
tutele per i lavoratori fragili, da ultimo prorogate dall'art. 10, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
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Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute
nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo,
potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti
firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.
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Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro
epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e,
comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure