Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221

  • Stampa

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (1) (2).

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2021, n. 305.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 febbraio 2022, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

In vigore dal 25 dicembre 2021
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Art. 2. Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». (3)
(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»; (4)
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 3-bis. Certificazioni verdi COVID-19 (5)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis)».
(5) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca. (7) (6)
2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso». (8)
[3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. (9) ]

(6) Per i termini e le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione di cui al presente comma vedi l'art. 1, O.M. 31 gennaio 2022 e, successivamente, l'art. 1, O.M. 8 febbraio 2022.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(8) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(9) Comma soppresso dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 4-bis. Misure urgenti in materia di personale sanitario (10)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19».
(10) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 4-ter. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali (11)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. All'attuazione delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico di cui al comma 2 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
(11) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 5. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base (12)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2-bis» e «ai medesimi commi 1 e 2-bis» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «al comma 1» e «al medesimo comma 1» e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».
(12) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-bis. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato (13)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato). - 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;
b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;
o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo».
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono soppresse;
1.2) al terzo periodo, le parole: «l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e» sono soppresse;
1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,» sono soppresse;
3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata»;
b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: «9-bis,» è inserita la seguente: «9-bis.1,»;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis e 9-bis.1»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 9-bis» sono inserite le seguenti: «, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5»;
3) al quarto periodo, le parole: «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato».
(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-ter. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore (14)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9-ter è abrogato;
b) all'articolo 9-ter.1:
1) al comma 1:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2»;
c) all'articolo 9-ter.2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati»;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2».
(14) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-quater. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto (15)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: »;
2) la lettera e-bis) è abrogata;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al medesimo comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 2-bis»;
d) al comma 3-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
e) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2-bis e 3».
(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-quinquies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro (16)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole: «la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
(16) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-sexies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari (17)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e le parole: «la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».
(17) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-septies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato (18)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
(18) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 5-octies. Modifiche alla disciplina degli spostamenti (19)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base»;
b) al comma 2-sexies, le parole: «Nelle zone bianche» sono sostituite dalle seguenti: «Su tutto il territorio nazionale».
(19) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, che ha sostituito l'originario articolo 5 con gli attuali articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies.

Art. 6. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. (21) (20)
(20) Per l'ulteriore sospensione delle attività di cui al presente comma vedi l'art. 2, comma 1, O.M. 31 gennaio 2022.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 7. Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (22)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,» e le parole: «muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo».
(22) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 8. Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 (23)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria»;
b) al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
(23) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 9. Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. (24)
(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 10. Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.» (25).
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(25) Lettera così modificata dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 11. Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (26)
2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel") previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario. (26)
(26) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 12. Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in euro 4.800.000, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021. (27)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 13. Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3 del presente articolo e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111. (28)
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (28)
(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 13-bis. Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (29)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.
(29) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 14. Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. (30)
(30) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 15. Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022». (31)
2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché il servizio di assistenza tecnica».
3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse; (32)
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(32) Lettera così modificata dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 16. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021 (33)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 (37) e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». (34)
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (35)
2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove. (36)
(33) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(34) Comma inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(37) Per l'ulteriore proroga del presente termine, relativamente alle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 di cui all'allegato A al presente provvedimento, vedi l'art. 16, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022. (38)
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. (39) (41)
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. (38)
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (40)
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (40)
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. (39)
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(39) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(40) Comma inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(41) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 febbraio 2022.

Art. 18. Disposizioni finali (42)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.
(42) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 18-bis. Disciplina sanzionatoria (43)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
(43) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 18-ter. Disposizioni finanziarie (44)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(44) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 18-quater. Clausola di salvaguardia (45)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
(45) Articolo inserito dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 19. Entrata in vigore

In vigore dal 25 dicembre 2021
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (46)
In vigore dal 19 febbraio 2022
(articolo 16)

1. Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali
5. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni per il trasporto pubblico locale
7. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
12. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
13. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici
15. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16. Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile
17. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18. (47) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
19. (47) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Durata straordinaria dei permessi premio
20. (47) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare
21. Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
22. Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133
Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie
(46) Allegato così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11.

(47) Per l'ulteriore proroga del termine, relativamente alle disposizioni legislative di cui al presente numero, vedi l'art. 16, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.