Legge 21 maggio 2021, n. 69

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. 21 maggio 2021, n. 69 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2021, n. 120, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vigore dal 22 maggio 2021
1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 01
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01 (Proroga del versamento dell'IRAP). - 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 1
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986», le parole da: «del testo unico» fino a «citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,» e le parole: «a quello di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso alla data di entrata in vigore»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «Le modalità di effettuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di presentazione»;

al comma 10, lettera a), numero 1), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,»;

al comma 10, lettera b), la numerazione del capoverso «1-bis» è sostituita dalla seguente: «1.1»;

al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e per i comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a diecimila abitanti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"»;

al comma 12, le parole: «dall'abrogazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione delle disposizioni»;

al comma 13:

alla lettera b), le parole da: «e modificato» fino alla fine della lettera sono soppresse;

alla lettera d), le parole: «articolo 78 comma 3 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 78, comma 3, del decreto-legge»;

alla lettera g), le parole: «commi 599 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «comma 599»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti» e, al secondo periodo, le parole: «viene definito il monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità di monitoraggio»;

dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020»;

alla rubrica, le parole: «per precompilata» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di dichiarazione precompilata».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli da 1-bis a 1-quater
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104). - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo".

Art. 1-ter (Contributo a fondo perduto per le start-up). - 1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.

3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 1-quater (Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori). - 1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità" sono sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità". Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 2
In vigore dal 22 maggio 2021
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici). - 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 5
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 5:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «i soggetti per cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti per i quali» e, all'ultimo periodo, le parole: «sono rese disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «è reso disponibile»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente codice"»;

dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente:

"1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate".

15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis»;

al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,»;

dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 5-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art 5-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 6
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Autorità di regolazione per energia reti e ambiente» è inserita la seguente: «(ARERA)» e le parole: «diverse dagli usi domestici» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle per usi domestici»;

al comma 3, le parole: «risorse rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti»;

i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli da 6-bis a 6-novies
In vigore dal 22 maggio 2021
Nel titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica). - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6-ter (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali). - 1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-quater (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale). - 1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-quinquies (Misure per l'incentivazione del welfare aziendale). - 1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6-sexies (Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria). - 1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 6-septies (Canoni di locazione non percepiti). - 1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 6-octies (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico). - 1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 è rimodulato come segue:

a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;

b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;

c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 7
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 7:

al comma 1, lettera c), capoverso, alle parole: «All'onere» è premessa la seguente numerazione: «13.»;

al comma 2, lettera c), capoverso, alle parole: «All'onere» è premessa la seguente numerazione: «313.».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 8
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 8:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» e, all'ultimo periodo, le parole: «il termine di decadenza di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «resta, altresì, precluso» sono sostituite dalle seguenti: «resta altresì preclusa»;

al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze finanziarie».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 9
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 9:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 9-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore marittimo). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 10
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «all'articoli 15 e 15-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 15 e 15-bis»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «né di NASpI» sono sostituite dalle seguenti: «né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «il Comitato Olimpico Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato olimpico nazionale italiano» e le parole da: «, riconosciuti» fino a «(CIP)» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti dal CONI e dal CIP»;

al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.» sono premesse le seguenti: «La società».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 10-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo). - 1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 11
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 11:

al comma 2, le parole: «numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 12
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;

alla lettera c), dopo le parole: «possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e» sono inserite le seguenti: «insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «e quello relative» sono sostituite dalle seguenti: «e quello relativo».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 12-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 13-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Sostegno ai genitori con figli disabili). - 1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti: "Ad uno dei genitori disoccupati"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 14-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche). - 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 15
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), le parole: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 16
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «il requisito di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3» e le parole: «non trova applicazione» sono soppresse.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 18
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 18:

al comma 1, primo periodo, le parole: «sedi territoriali delle Regioni e Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «sedi territoriali delle regioni e delle province autonome» e le parole: «e provinciali autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e delle province autonome»;

alla rubrica, le parole: «Proroga incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga degli incarichi».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 18-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità). - 1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 19
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso, alle parole: «L'esonero» è premessa la seguente numerazione: «2.»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 19-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Nel titolo III, all'articolo 20 è premesso il seguente:

«Art. 19-bis (Disposizioni in materia di personale medico dell'I-NAIL). - l. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I-NAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 20
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 20:

al comma 2:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463 è inserito il seguente:

"463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e dagli odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis annesso alla presente legge"»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 464 è inserito il seguente:

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

alla lettera g), capoverso 467, ultimo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19;» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica COVID-19";»;

alla lettera h), l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dì cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente»;

al comma 8, le parole: «per quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili»;

al comma 12:

alla lettera a), dopo le parole: «al comma 5,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «"sulla eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «"e sulla eventuale»;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «alla regione e provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione o alla provincia autonoma»;

al comma 13, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli 20-bis e 20-ter
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021). - 1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 2022,".

Art. 20-ter (Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali). - 1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti "di follow up".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 21
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 21:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui al comma 2»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 21-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19). - 1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 22-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Nel titolo III, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio). - 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 23
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 23:

al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli 23-bis e 23-ter
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis (Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali). - 1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 23-ter (Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi). - 1. Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualità dei progetti presentati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 24
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «inerenti l'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'emergenza»;

al comma 3, le parole: «dell'equilibrio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 24-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza). - 1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 25
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 25:

al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» sono inserite le seguenti: «e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 26
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 26:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» sono inserite le seguenti: «, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 26-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche). - 1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 28
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 28:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"»;

alla lettera i), capoverso 4, le parole: «(o per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «o per i lavoratori», le parole: «ha inciso negativamente)» sono sostituite dalle seguenti: «ha inciso negativamente», le parole: «(o a condizione» sono sostituite dalle seguenti: «, o a condizione» e le parole: «l'aiuto)» sono sostituite dalle seguenti: «l'aiuto»;

alla lettera j), capoverso 5, le parole: «(compresi i contributi» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i contributi», le parole: «datore di lavoro)» sono sostituite dalle seguenti: «datore di lavoro,», le parole: «del personale beneficiario (o» sono sostituite dalle seguenti: «del personale beneficiario, o» e le parole: «del lavoratore autonomo).» sono sostituite dalle seguenti: «del lavoratore autonomo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" fino a "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europe a agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni"»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 29
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 29:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria», dopo le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,» e le parole: «individuate, con i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con i provvedimenti»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"»;

al comma 5:

alla lettera a), dopo le parole: «destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «"anche tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «", anche tenuto conto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli da 29-bis a 29-quater
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis (Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci). - 1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

Art. 29-ter (Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico). - 1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato".

Art. 29-quater (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). -1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 30
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

alla lettera c), le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

d) alla rubrica, la parola: "correnti" è soppressa»;

al comma 3, le parole: «lett. c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa"»;

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»;

al comma 8, capoverso Art. 15-bis, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 9, capoverso Art. 12-bis, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 10, capoverso Art. 17-bis, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

al comma 11, capoverso Art. 43-bis, comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il piano.

11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogati di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di cinque mesi"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli da 30-bis a 30-quinquies
In vigore dal 22 maggio 2021
Nel titolo IV, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 30-bis (Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità). - 1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del 2021".

Art. 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia). - 1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 30-quater (Incremento del Fondo salva-opere). - 1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: ", ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara" sono sostituite dalle seguenti: ". Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e, al secondo periodo, le parole: "dalla convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "dalle convenzioni".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 30-quinquies (Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura). - 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 30-sexies (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale). - 1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza";

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 31
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 31:

al comma 1:

all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative»;

alla lettera a), dopo le parole: «igiene individuale» sono inserite le seguenti: «, dell'aria»;

alla lettera c), dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative statali»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto»;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative statali»;

al comma 4, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative statali» e le parole: «del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129,»;

al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative statali»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto»;

alla rubrica, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 32
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35 milioni» sono aggiunte le seguenti: «di euro»;

alla rubrica, le parole: «sostegno fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sostegno alla fruizione» e le parole: «Regioni del mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «regioni del Mezzogiorno».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 32-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali). - 1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.";

b) al comma 2-bis, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.";

c) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 33
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «ovvero piattaforme digitali» sono sostituite dalle seguenti: «o di piattaforme digitali»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.

2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 34
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 34:

al comma 2, le parole: «, ovvero dell'Autorità politica delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Autorità politica delegata» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità»;

al comma 3, lettera a), le parole: «"e 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «"e di 20 milioni di euro».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli 34-bis e 34-ter
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi). - 1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Art. 34-ter (Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva). - 1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (2), promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 35
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 35:

al comma 2, le parole: «nonché assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di assicurare»;

al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e di cui euro 1.150.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.150.000»;

al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» sono sostituite dalle seguenti: «Guardia costiera,» e le parole: «e di euro 1.600.958» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.600.958»;

al comma 8, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"»;

al comma 9, la parola: «7.164.575» è sostituita dalla seguente: «17.216.364»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 35-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria). -1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 36
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «Il fondo per la parte corrente» sono sostituite dalle seguenti: «Il fondo di parte corrente»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023".

4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (3), il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

4-quater. La dotazione del fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 18 dicembre 2020, n. 126».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli 36-bis e 36-ter
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

«Art. 36-bis (Sostegno alla cultura). - 1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui allo stesso comma 1, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

3. Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Art. 36-ter (Misure per le attività sportive). - 1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 37
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 37:

al comma 2, primo periodo, le parole: «settore bancario finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «settore bancario, finanziario»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «del 17 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, del 17 giugno 2014» e, al quarto periodo, dopo le parole: «fermo restando quanto previsto al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli 37-bis e 37-ter
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto). -1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 37-ter (Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). - 1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma è inserito il seguente:

"Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 38
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 38:

al comma 5, dopo le parole: «indennità di sostegno» sono inserite le seguenti: «a valere sul fondo» e dopo le parole: «misure di sostegno» sono inserite le seguenti: «a valere sulle risorse».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 39
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 39:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".

1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli da 39-bis a 39-quater
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis (Accesso delle imprese agricole al conto termico). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 39-ter (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Art. 39-quater (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato). - 1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 40
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 40:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «commissario straordinario» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articoli da 40-bis a 40-quater
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis (Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera). - 1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità speciale direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40-ter (Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva). - 1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;

c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza può essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile.

8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41".

Art. 40-quater (Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili). - 1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41- Articolo 42
In vigore dal 22 maggio 2021
All'articolo 42:

al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020»;

al comma 9, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia da COVID-19»;

al comma 10, lettera c), le parole: «dall'abrogazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione delle disposizioni».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Articolo 42-bis
In vigore dal 22 maggio 2021
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Allegato
In vigore dal 22 maggio 2021
All'allegato 1 è premesso il seguente:

«Allegato A

(Articolo 2, comma 2, lettera c))

Riparto delle risorse

REGIONE QUOTA SPETTANTE
BOLZANO Euro 64.400.000
TRENTO Euro 50.600.000
VENETO Euro 24.774.995
LOMBARDIA Euro 24.057.883
VALLE D'AOSTA Euro 20.435.083
PIEMONTE Euro 18.783.151
ABRUZZO Euro 5.931.068
FRIULI VENEZIA GIULIA Euro 3.794.994
EMILIA-ROMAGNA Euro 3.721.052
MARCHE Euro 2.768.442
TOSCANA Euro 2.538.480
SICILIA Euro 2.042.130
BASILICATA Euro 1.695.175
UMBRIA Euro 1.530.266
CALABRIA Euro 1.113.732
CAMPANIA Euro 743.720
MOLISE Euro 409.494
LIGURIA Euro 352.380
LAZIO Euro 172.042
SARDEGNA Euro 101.116
PUGLIA Euro 34.796
TOTALE Euro 230.000.000
».

Lavori preparatori
Senato della Repubblica (atto n. 2144):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO (Governo Draghi I) il 22 marzo 2021.

Assegnato alle commissioni riunite 5a (bilancio) e 6a (finanze) in sede referente, il 23 marzo 2021, con i pareri delle commissioni 1a (affari costituzionali), 2a (giustizia), 4a (difesa), 5a (bilancio), 7a (pubblica istruzione), 8a (lavori pubblici), 9a (agricoltura), 10a (industria), 11a (lavoro), 12a (sanità), 13a (ambiente), 14a (Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 5a (bilancio) e 6a (finanze) in sede referente, il 31 marzo 2021; il 15, il 21 e il 29 aprile 2021; il 3 maggio 2021.

Esaminato in aula il 5 maggio 2021 e approvato il 6 maggio 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3099):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente, il 7 maggio 2021, con i pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente, l'11, il 12 e il 13 maggio 2021.

Esaminato in aula il 17 e il 18 maggio 2021; approvato definitivamente il 19 maggio 2021.