DPCM 14 Gennaio 2021

  • Stampa

L PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID-19, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 24;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3
dicembre 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020,
recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 19 dicembre 2020, n. 314;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n.
315;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n.
318;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2020, n.
320;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2021, n. 2;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021,
recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni
Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n.
6;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica
amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 28
ottobre 2020, cosi' come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 323 del 31 dicembre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali
e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti
sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica in data 13 gennaio 2021;
Visto il verbale n. 144 della seduta del 12 gennaio 2021 del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 14 gennaio 2021;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico, dell'universita' e della
ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione,
per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le
autonomie, nonche' sentito il presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante
parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi. Ai sensi dell'art. 1
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali
persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o
non autosufficienti conviventi.
4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, dal 16
gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 e' vietato ogni spostamento in
entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province
autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E'
comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione.
5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, puo' essere disposta per tutta la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private.
6. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche
mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso.
9. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all'allegato 8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di
livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport
individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza
la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera
e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione
sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il
Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle
disposizioni di cui alla presente lettera. L'ingresso nel territorio
nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e
accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno
soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati
e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del
presente decreto, e' consentito previa sottoposizione,
nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo
di tampone e risultato negativo;
f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonche'
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando
la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita'
sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a
detti circoli; sono consentite le attivita' dei centri di
riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza
operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,
rappresentanti della stampa estera e accompagnatori provenienti da
Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e'
prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia,
devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per
verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato
nella dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, e verificato dal
vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non deve essere antecedente a
quarantotto ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per
essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso
dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati
anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali
controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con
lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad
attivita' differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all'aperto;
n) restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non
ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. Sono vietate le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a
distanza;
p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato, dal lunedi' al venerdi', con
esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. Sono
altresi' aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni
previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della
cultura;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18
gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per
cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia
garantita l'attivita' didattica in presenza. La restante parte
dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica
a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere
attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o
per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica ed educativa
per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente
in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito
della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di
mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il
Presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti
territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il
prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le
amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure
di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano
assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al
Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia
limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici
locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalita' di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di
secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli
orari delle attivita' didattiche per docenti e studenti, nonche'
degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della
presente lettera. I corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in presenza
i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le
attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalita'
stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi
abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle
autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il
conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione
professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo
svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale
addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo
(ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua
(NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di
formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento
delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli
impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il
conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami,
i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle
certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di
lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo
le modalita' stabilite con provvedimento amministrativo. Sono
altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il
conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami
teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi
quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle
patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei
porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le
regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche,
sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle gia'
presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono
un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da
tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della
dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono altresi' consentiti
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi
in materia di salute e sicurezza, nonche' l'attivita' formativa in
presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attivita'
di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non
completato, avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.
Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e
gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita' curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che
tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
ferme restando le attivita' che devono necessariamente svolgersi in
presenza;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita' e degli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento; le universita' e le istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
z) e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte
delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di
quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15
febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la
partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per
ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati
dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta
ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25
febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la
possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle
prove scritte con collegamento da remoto;
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche e
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il
cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero
dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
cc) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure
di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed
altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,
di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00
fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo e' consentito per un
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attivita'
prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25
l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; le
attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano
a essere consentite le attivita' delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle
condizioni di cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
ii) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del
trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto
scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente
della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea,
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori;
nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni, nonche' per lo svolgimento delle prove di
abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. A
partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori
amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida
da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e
validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare
aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
pp) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
11. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono
individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e
con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si
manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane
consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno
delle quali cessano di applicarsi le misure di cui al presente
articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle
attivita' ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti
contagio previste dal presente decreto, nonche' dai protocolli e
dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di
riferimento o, in difetto, settori analoghi.

 Art. 2 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, commi 16-quater  e  16-quinques,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si
manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e
con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in
uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,  secondo
quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto; 
    b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata
e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale,  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  ivi  gia'
conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali
persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o
non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli  spostamenti  dai
comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per  una
distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini,  con
esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di
provincia; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i
soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito
esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli
itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
    d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a
eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  anche  ai
territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non
siano previste analoghe misure piu' rigorose. 

 

 
  Art. 3 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono  individuate  le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti
un'incidenza  settimanale  dei  contagi  superiore  a cinquanta  casi
ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno  di
tipo 3 e con un livello di rischio almeno  moderato,  secondo  quanto
stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di  cui  al  comma  1,  nonche'  all'interno  dei  medesimi
territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui
territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a
raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli
spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai
sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola  abitazione
privata abitata e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di  anni quattordici  sui  quali
tali persone  esercitino  la  potesta'  genitoriale  e  alle  persone
disabili  o  non  autosufficienti  conviventi.  Per  i   comuni   con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli  spostamenti  di
cui al periodo  precedente  sono  consentiti  per  una  distanza  non
superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 
    b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera  ff).  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i
soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito
esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli
itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 
    d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere  f)
e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono
altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva; 
    e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 
    f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola
dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo
grado,  le   attivita'   scolastiche   e   didattiche   si   svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020,  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata; 
    g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e
curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta  formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate
dalle universita', sentito il  Comitato  universitario  regionale  di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica; 
    h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24; 
    i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile; 
    l) sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica  delle
capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n.
285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui al comma 1; 
    m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose. 

 

 
Art. 4 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali. 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile
2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,
nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

 

 
Art. 5 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario
del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita'; 
    c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    d) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. 
  4. Nelle pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle
attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'
del servizio erogato; 
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma
nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti
collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale. 
  5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il
personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
  6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto  previsto  dai
protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto. 

 

 
Art. 6 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1. Sono vietati gli  spostamenti  per  Stati  e  territori  di  cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il  transito  nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni antecedenti, salvo che  ricorrano  uno  o  piu'  dei  seguenti
motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma
1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

 

 
Art. 7 
 
               Obblighi di dichiarazione in occasione 
         dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi  durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, ed E dell'allegato 20 e'  tenuto  a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 6, nel caso di
ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'art. 8, comma 7. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli
un'attestazione  di   essersi   sottoposti,   nelle quarantotto   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  ad  un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio  ingresso  nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 

 

 
 Art. 8 
 
Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di
  sottoporsi a test molecolare o antigenico a  seguito  dell'ingresso
  nel territorio nazionale dall'estero. 
 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,  si
attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di
cui al comma 2; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 7, comma 1, l'Autorita' sanitaria  competente  per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le  modalita'  e  il
luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria   e   l'isolamento
fiduciario, con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  7,  comma   1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui  all'elenco  C  dell'allegato  20,  si   applica   l'obbligo   di
presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia
deputato ad  effettuare  i  controlli  dell'attestazione  di  essersi
sottoposti,  nelle  quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di  tampone  e  risultato  negativo.  In  caso  di  mancata
presentazione dell'attestazione di  cui  alla  presente  lettera,  si
applicano i commi da 1 a 5. 
  7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la
partecipazione a manifestazioni sportive di  livello  internazionale,
previa autorizzazione del Ministero della salute  e  con  obbligo  di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato
ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di  essersi  sottoposti,
nelle quarantotto  ore  antecedenti   all'ingresso   nel   territorio
nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone e risultato negativo; 
    f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di
iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5; 
    g)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il
territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  il  periodo  di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5; 
    h) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi  A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    i) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; 
    n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale   militare,
compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle
forze di polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la
sicurezza della Repubblica e  dei  vigili  del  fuoco  nell'esercizio
delle loro funzioni; 
    o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana; 
    p) agli  ingressi  mediante  voli  «Covid-tested»,  conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni; 
    q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di  gara
e  accompagnatori,  rappresentanti  della  stampa   estera   per   la
partecipazione alle competizioni sportive di cui  all'art.  1,  comma
10, lettera  e)  che,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso  nel
territorio nazionale, si sono sottoposti  ad  un  test  molecolare  o
antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo. 

 

 
 Art. 9 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'art. 7; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 

 

 
  Art. 10 
 
             Disposizioni in materia di navi da crociera 
                      e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato  o  transitato   nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'imbarco in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D  ed  E
dell'allegato 20.  In  caso  di  soggiorno  o  transito  in  Stati  o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, comma 6. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante  della  nave  presenta  all'autorita'  marittima,   almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 

 

 
 Art. 11 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare  o
modificare le «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui  all'allegato  15,
nonche', previo accordo con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

 

 
  Art. 12 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la
tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita',  lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto. 

 

 
  Art. 13 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 

 

 
  Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5
marzo 2021. 
  2. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9
gennaio  2021  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
richiamata in premessa, in materia di ingressi  da  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5  marzo
2021. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze  del  Ministro  della  salute  8
gennaio  2021,  recanti  «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto,
richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino  all'adozione
delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3  e  comunque  non
oltre  il  24  gennaio  2021,  fatta  salva   una   eventuale   nuova
classificazione. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 14 gennaio 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021 
Ufficio  di  controllo  atti  della  Presidenza  del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 98