Associazione in partecipazione

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Che cosa è l’associazione in partecipazione?

L’associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt. 2549-2554 del codice civile, è un contratto con il quale un imprenditore (detto associante) attribuisce ad un altro soggetto (detto associato) la partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto, che a partire da giugno 2015 non può più consistere nello svolgimento di una prestazione lavorativa.

Con il decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), infatti, il legislatore ha disposto l’abrogazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. In particolare, la riforma del 2015, entrata in vigore il 25 giugno 2015, ha modificato il contenuto del secondo comma dell’art. 2549 del codice civile, che nella sua formulazione attuale stabilisce appunto che, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.

Per quanto riguarda i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati prima del 25 giugno 2015, il legislatore ha previsto che essi restano validi fino alla loro cessazione.

Nel contratto di associazione in partecipazione, l’associante rimane titolare dell’impresa, e come tale è l’unico soggetto a cui siano riferibili i rapporti giuridici (debiti – crediti) nei confronti dei terzi, mentre nei rapporti interni (tra associante ed associato), in linea di principio e salvo patto contrario, l’associato si assume il rischio di impresa. In buona sostanza quest’ultimo partecipa, di regola, tanto alle perdite quanto agli utili, sebbene le perdite non possano superare il suo apporto (art. 2553 c.c.).

Inoltre, sempre fatto salvo il patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa (o per lo stesso affare) ad altre persone senza il consenso del precedente associato (art. 2550 c.c.). Tale disposizione si giustifica con l’esigenza di tutela dell’associato, in quanto una nuova partecipazione potrebbe determinare una riduzione degli utili a lui spettanti. Sempre in tale ottica può essere previsto, convenzionalmente, il potere di controllo, sulla gestione dell’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta, da parte dell’associato (2° comma dell’art. 2552 c.c.). A quest’ultimo, in ogni caso, è attribuito il diritto (3° comma dell’art. 2552 c.c.) al rendiconto annuale, ovvero al rendiconto finale sull’affare compiuto.

Fintantoché il nostro ordinamento ha consentito la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la principale preoccupazione del legislatore è stata quella di impedire l’utilizzo abusivo di questa forma contrattuale. A tal fine, per esempio, la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro aveva introdotto una presunzione di subordinazione a tempo indeterminato, destinata a operare nei seguenti casi:

  • quando il numero degli associati impegnati in una medesima attività lavorativa è superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati da particolari rapporti con l’associante (coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo);

  • quando il rapporto è attuato senza un’effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o dell’affare o senza la consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 cod. civ.;

  • quando l’apporto di lavoro non presenta i requisiti previsti all’art. 69 bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/2003.

    Successivamente, con il d.l. 76/2013 (c.d. Pacchetto Lavoro), il legislatore aveva stabilito che il limite di tre associati non si applicava:

  • limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 c.c., il cui contratto risultasse certificato dagli organismi indicati dall’art. 76 del d.lgs. 276/2003;

  • al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Tutte le suddette disposizioni sono state abrogate dal d.lgs. 81/2015, contestualmente all’abrogazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.